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Limiti di navigazione

Attenzione alle barche con marchio “CE”


Con la legge 172/2003, di abilitazione alla navigazione di unità marcate CE, non c'è più distinzione tra imbarcazioni e natanti. Per i natanti, quindi, sono caduti i vincoli “nazionali” che proibivano di navigare oltre le 12 miglia dalla costa. Tuttavia per chi volesse navigare con un natante fuori delle acque nazionali è bene sapere che rimangono degli obblighi relativi ad alcune convenzioni internazionali, che impongono a ogni unità che naviga in acqua extraterritoriali l’obbligo di battere bandiera. Obbligo che si scontra con la non iscrizione nei registri dei natanti.

Barche con marchio “CE”

Le unità da diporto marcate “CE” (natanti, imbarcazioni e navi) sono suddivise dalla legge in quattro categorie di progettazione: A, B, C, D. La categoria di appartenenza è riportata su una targhetta di metallo attaccata allo scafo. In relazione a ciascuna categoria le unità sono abilitate per una determinata navigazione, per la quale non si tiene conto della distanza dalla costa, ma solo delle condizioni del vento e del mare:
• categoria A: navigazione senza alcun limite;
• categoria B: navigazione d’altura, ovvero con vento fino a forza 8 e onde con altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato);
• categoria C: navigazione costiera, ovvero con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso);
• categoria D: navigazione in acque protette, ovvero con vento forza 4 e onde di altezza significativa fino ai 0,5 metri.

Barche senza marchio “CE”

– Natanti
• Possono navigare entro le 6 miglia dalla costa, eccetto le seguenti unità: jole, pattini, sandolini, mosconi, tavole a vela, acquascooter e scafi a vela con superficie velica che non supera i 4 mq, che possono navigare entro 1 miglio dalla costa (salvo diverse disposizioni dell’autorità marittima).
• Possono navigare entro le 12 miglia dalla costa i natanti omologati per la navigazione senza alcun limite, o se riconosciuti idonei da un organismo tecnico autorizzato o notificato. In questo caso, copia del documento deve essere tenuta a bordo. Ai fini della navigazione entro le 12 miglia è valido anche l’estratto del Rid (Registro Imbarcazioni Diporto) rilasciato alle “ex imbarcazioni” cancellate dai registri marittimi; nell’estratto deve risultare che lo scafo era idoneo a navigare senza limiti dalla costa;
– Imbarcazioni
• possono essere abilitate alla navigazione entro le 6 miglia dalla costa nella acque marittime;
• possono essere abilitate alla navigazione senza limiti dalla costa nelle acque marittime e in quelle interne;

Fascia costiera
L’attraversamento e la navigazione nella fascia costiera con le unità da diporto, sono disciplinati dalle ordinanze delle autorità marittime locali. Di solito la navigazione è proibita entro i 200-300 metri dalla riva, in specifiche ore del giorno, o stabilmente. Si consiglia di consultare le ordinanze locali prima di mettersi in navigazione.